QUADRO NORMATIVO
Il Trattato di Roma, istitutivo della Comunità Economica Europea, CEE, oggi UE, è stato integrato dall'Atto Unico Europeo (G.U.C.E. 29/06/87, n.169), che ha aggiunto alla Parte III del Trattato il Titolo VII: l'Ambiente. Tra gli obiettivi della Comunità vi è la protezione dell'ambiente, con lo scopo di:
· salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;
· contribuire alla protezione della salute umana;
· garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
Alla base della politica ambientale della Comunità vi è il principio che non può sussistere progresso economico senza salvaguardia dell'ambiente. Al fine di individuare i criteri operativi necessari per la protezione dell'ambiente, la Comunità ha redatto i seguenti cinque Programmi di Azione:
· il I Programma di Azione è del 1973 e si prefigge obiettivi per il periodo 1973-1976;
· il II Programma di Azione è del 1977 e si prefigge obiettivi per il periodo 1977-1981;
· il III Programma di Azione è del 1983 e si prefigge obiettivi per il periodo 1982-1986;
· il IV Programma di Azione è del 1987 e si prefigge obiettivi per il periodo 1987-1992;
· il V Programma di Azione è del 1992 e si prefigge obiettivi sino al 2000;
I principi-guida contenuti nei Programmi di Azione costituiscono la base della politica ambientale comunitaria. Tale politica è attuata attraverso le direttive ed i regolamenti CEE, strumenti giuridico-normativi, che dovranno essere recepiti dagli Stati membri all'interno del proprio ordinamento giuridico.
Con la sentenza 183/73, la Corte Costituzionale affermava che con il trattato istitutivo della CEE si era attuato un parziale trasferimento agli organi comunitari dell'esercizio della funzione legislativa. Con la sentenza 170/84, la Corte ha compiuto un ulterioore passo, affermando la prevalenza della norma comunitaria sulla legge ordinaria dello Stato.